Statuto DLRT

Approvato dall’Assemblea Generale del 7 settembre 2022

Norme generali
Art. 1    Le Donne Liberali Radicali Ticinesi (DLRT) costituiscono l’associazione politica delle donne che si riconoscono nel pensiero liberale radicale.
    Membri attivi delle DLRT sono donne e organizzazioni femminili (regionali e locali) di pensiero liberale radicale.
Art. 2    Lo scopo di DLRT è diffondere i principi liberali radicali e promuovere la partecipazione delle donne alla vita del Partito e del Paese per il tramite delle proprie attività, sostenendo e sviluppando temi politici, azioni positive che possano sfociare in atti parlamentari e attivandosi per indicare donne da candidare.
Art. 3    Può fare parte di DLRT ogni donna domiciliata nel Cantone. 
Art. 4    DLRT ha la propria sede presso la Segreteria del PLRT.

Organizzazione
Art. 5    Gli organi di DLRT sono:
a)    l’Assemblea generale 
b)    l’Ufficio presidenziale
c)    il Comitato consultivo allargato
d)    l’ufficio di revisione 

Assemblea generale
Art. 6    L’assemblea generale, organo supremo di DLRT, è la riunione di tutte le socie paganti.
    Le competono:
a)    l’approvazione e la modifica dello statuto;
b)    la ratifica del programma di attività;
c)    l’elezione della Presidente, dell’ufficio presidenziale e dell’ufficio di revisione;
d)    la fissazione delle quote sociali;
e)    l’approvazione dei conti;
f)    la decisione su tutti gli oggetti, non riservati ad altro organo di DLRT;
g)    la designazione delle proprie rappresentanti in seno agli organi e alle commissioni del Partito Liberale Radicale Ticinese;
Art. 7    Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti delle socie presenti. 
    Esse hanno luogo per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto su richiesta di almeno una socia. In caso di parità, il voto della Presidente è decisivo.
Art. 8    L’assemblea è convocata dall’ufficio presidenziale, in via ordinaria, una volta all’anno.
    L’avviso di convocazione con l’indicazione della data, del luogo, dell’orario e dell’ordine del giorno, è diramato per iscritto dalla Presidenza con almeno 20 giorni di anticipo, alle socie iscritte personalmente e paganti, e viene di regola pubblicato sul sito ufficiale DLRT.
    L’assemblea generale ordinaria può essere svolta anche in modo virtuale.
    È convocata in forma straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 delle socie.

Ufficio presidenziale
Art. 9    L’ufficio presidenziale si compone di almeno sette persone, designate dall’assemblea fra le socie paganti: la Presidente, la segretaria, la cassiera, ciascuna con firma singola; una vicepresidente e almeno tre membri. L’ufficio presidenziale prepara e organizza le attività di DLRT, tiene la contabilità dell’associazione, propone all’assemblea gli indirizzi politici e il programma di massima delle attività. Cura in particolare i rapporti con le socie e il Partito. Rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
    In particolare esso:
a)    provvede alla realizzazione dello scopo sociale;
b)    adotta e attua il programma di attività;
c)    propone all’assemblea le proprie rappresentanti in seno agli organi e alle commissioni del Partito Liberale Radicale Ticinese.
Art. 10    La Presidente rappresenta l’ufficio presidenziale e coadiuvata dalla segretaria vigila sull’esecuzione delle decisioni dell’assemblea, mantiene i contatti con l’ufficio presidenziale del PLRT, con le/i rappresentati istituzionali liberali radicali ai vari livelli nonché con le altre organizzazioni di PLRT.

Comitato consultivo allargato
Art. 11    È l’organo consultivo che permette all’ufficio presidenziale di tenere più stretti contatti con la base, raccogliendo suggerimenti, indicazioni, opinioni su problemi emergenti a livello regionale, cantonale e federale. È formato dall’ufficio presidenziale, dalle deputate PLRT, dalle rappresentanti di DLRT nel comitato cantonale, dalle delegate DLRT a DLRS e in comitato direttivo di DLRS e dalle socie interessate a parteciparvi. Si riunisce almeno due volte all’anno; le date delle riunioni sono fissate entro il 31.12. dell’anno precedente dall’ufficio presidenziale, che ne dà tempestiva comunicazione sul sito ufficiale DLRT.

Ufficio di revisione
Art. 12    L’ufficio di revisione è composto da 2 membri e da due supplenti esterni al comitato che sono rieleggibili. Esso ha il compito di presentare all’assemblea generale il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al comitato al più tardi sette giorni prima dell’assemblea che segue.
Art. 13    Nei confronti di terzi DLRT risponde solo con il proprio patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità dei singoli membri.

Quote sociali
Art. 14    Per il perseguimento dello scopo dell’associazione, ogni socia è tenuta al versamento di una tassa sociale annua fissata a CHF 30.00 per i soci singoli, CHF 500.00 per le altre associazioni, libero per donatori. 
Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall’associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale

Soci ammissione
Art. 15    Ogni persona fisica e giuridica può diventare socio attivo dell’associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all’articolo precedente.

Cessazione dell’appartenenza
Art. 16    L’appartenenza cessa:
a)    nel caso di persone fisiche mediante dimissione, decesso;
b)    nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società;
c)    con il mancato pagamento della tassa annuale.

Dimissioni ed esclusioni
Art. 17    Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell’anno civile. 
    Il comitato decide sull’esclusione di un socio dall’associazione. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l’assemblea generale.

Scioglimento dell’associazione
Art. 18    Lo scioglimento può essere pronunciato dall’assemblea generale in ogni tempo.
    Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio della stessa va ad un’associazione con scopo analogo.
Art. 19    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato gli art. 60 e segg. CCS.
Art. 20    Il presente Statuto, accettato dall’assemblea generale del 7 settembre 2022, entra immediatamente in vigore e sostituisce il precedente del 4 ottobre 2005.

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